trit_Codex_Canonici_Iuris1405_38
Can. 937 – Se non vi si oppone una grave ragione, la chiesa nella quale viene conservata la santissima Eucarestia, resti aperta ai fedeli almeno per qualche ora al giorno, affinché possano trattenersi in preghiera dinanzi al santissimo Sacramento.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris1405
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