trit_Codex_Canonici_Iuris1404_49
Can. 936 – Nella casa di un istituto religioso o in un’altra pia casa, la santissima Eucarestia venga conservata soltanto nella chiesa o nell’oratorio principale annesso alla casa; l’Ordinario può tuttavia permettere per una giusta causa che venga conservata anche in un altro oratorio della medesima casa.