trit_Codex_Canonici_Iuris137_40 20 Marzo 2019 di Felice Massaro Can. 103 – I membri degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica acquistano il domicilio nel luogo dove è situata la casa cui sono ascritti; il quasi-domicilio, nella casa in cui, a norma del can. 102, § 2. dimorano.