trit_Codex_Canonici_Iuris137_40

Can. 103 – I membri degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica acquistano il domicilio nel luogo dove è situata la casa cui sono ascritti; il quasi-domicilio, nella casa in cui, a norma del can. 102, § 2. dimorano.

Clic per vedere traduzione  trlat_Codex_Canonici_Iuris137_30

Potrebbero interessarti anche...