trit_Codex_Canonici_Iuris1371_53

Can. 911 – § 1. Hanno il dovere e il diritto di portare l’Eucarestia sotto forma di Viatico agli infermi, il parroco e i vicari parrocchiali, i cappellani, come pure il Superiore della comunità negli istituti religiosi clericali o nelle società di vita apostolica, nei riguardi di tutti coloro che si trovano nella casa.

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