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trit_Codex_Canonici_Iuris1366_42

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

§ 2 Nel caso vi sia scarsità di sacerdoti, l’Ordinario del luogo può concedere che i sacerdoti, per giusta causa, celebrino due volte al giorno e anche, se lo richiede la necessità pastorale, tre volte nelle domeniche e nelle feste di precetto.

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