trit_Codex_Canonici_Iuris1351_14
Can. 894 – Per provare l’avvenuta confermazione si osservi quanto disposto nel can. 876.
Can. 894 – Per provare l’avvenuta confermazione si osservi quanto disposto nel can. 876.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019