trit_Codex_Canonici_Iuris1336_41
Can. 878 – Qualora il battesimo non sia stato amministrato né dal parroco, né alla sua presenza, il ministro del battesimo, chiunque egli sia, è tenuto a informare del suo conferimento il parroco, perché lo annoti a norma del can. 877, § 1.
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