trit_Codex_Canonici_Iuris1334_73

§ 2. Trattandosi di un bambino nato da madre non sposata, si deve annotare il nome della madre, se consta pubblicamente della sua maternità o lei stessa spontaneamente lo richiede, per iscritto o davanti a due testimoni; ugualmente si deve scrivere il nome del padre, se la sua paternità è provata con documento pubblico, o per altri casi si iscriva il battezzato senza porre alcuna indicazione circa il nome del padre e dei genitori.

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