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trit_Codex_Canonici_Iuris1331_32

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 875 – Colui che amministra il battesimo faccia in modo che, qualora non sia presente il padrino, vi sia almeno un testimone mediante il quale possa essere provato il conferimento del battesimo.

Categorie Traductor_It_Felice_Massaro Tag Codex_Canonici_Iuris1331
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