trit_Codex_Canonici_Iuris1331_32
Can. 875 – Colui che amministra il battesimo faccia in modo che, qualora non sia presente il padrino, vi sia almeno un testimone mediante il quale possa essere provato il conferimento del battesimo.
Can. 875 – Colui che amministra il battesimo faccia in modo che, qualora non sia presente il padrino, vi sia almeno un testimone mediante il quale possa essere provato il conferimento del battesimo.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019