Vai al contenuto
Logo del sito Felice Massaro
  • Home
  • Biblioteca Latina
  • Ricerche
  • Contatti
  • Privacy Policy – cookie

trit_Codex_Canonici_Iuris132_47

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 101 – § 1. Il luogo di origine del figlio, anche neofita, è quello in cui, quando il figlio è nato, i genitori avevano il domicilio o, mancando questo, il quasi-domicilio, oppure, se i genitori non avevano il medesimo domicilio o quasi-domicilio, l’aveva la madre.

Categorie Traductor_It_Felice_Massaro Tag Codex_Canonici_Iuris132
trit_Codex_Canonici_Iuris131_51
trit_Codex_Canonici_Iuris133_30
© 2026 Felice Massaro • Creato con GeneratePress