trit_Codex_Canonici_Iuris1323_25
Can. 862 – Eccetto il caso di necessità, a nessuno è consentito, senza la dovuta licenza, conferire il battesimo nel territorio altrui, neppure ai propri sudditi.
Can. 862 – Eccetto il caso di necessità, a nessuno è consentito, senza la dovuta licenza, conferire il battesimo nel territorio altrui, neppure ai propri sudditi.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019