trit_Codex_Canonici_Iuris1321_24
Can. 861 – § 1. Ministro ordinario del battesimo è il Vescovo, il presbitero e il diacono, fermo restando il disposto del can. 530, n. 1.
Can. 861 – § 1. Ministro ordinario del battesimo è il Vescovo, il presbitero e il diacono, fermo restando il disposto del can. 530, n. 1.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019