trit_Codex_Canonici_Iuris1319_30
Can. 860 – § 1. Fuori del caso di necessità, il battesimo non si conferisca nelle case private, a meno che l’Ordinario del luogo per grave causa non lo abbia permesso.
Can. 860 – § 1. Fuori del caso di necessità, il battesimo non si conferisca nelle case private, a meno che l’Ordinario del luogo per grave causa non lo abbia permesso.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019