Can. 859 – Qualora il battezzando, a causa della distanza dei luoghi o per altre circostanze, non possa accedere o non possa trasferirsi senza grave disagio alla chiesa parrocchiale o ad altra chiesa o oratorio di cui al can. 858, § 2, il battesimo può e deve essere conferito in un’altra chiesa o in un oratorio più vicini, o anche in altro luogo decoroso.

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