trit_Codex_Canonici_Iuris1311_18
Can. 854 – Il battesimo venga conferito o per immersione o per infusione, osservando le disposizioni della Conferenza Episcopale.
Can. 854 – Il battesimo venga conferito o per immersione o per infusione, osservando le disposizioni della Conferenza Episcopale.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019