trit_Codex_Canonici_Iuris1303_63
Can. 847 – § 1. Nell’amministrazione dei sacramenti nei quali si deve far uso dei sacri oli, il ministro deve servirsi di oli ottenuti dagli olivi o da altre piante, e, salvo il disposto del can. 999, n. 2, consacrati o benedetti dal Vescovo e per di più di recente; non si serva di quelli vecchi, a meno che non vi sia una necessità.