trit_Codex_Canonici_Iuris1300_21
Can. 845 – § 1. I sacramenti del battesimo, della confermazione e dell’ordine, in quanto imprimono il carattere, non possono essere ripetuti.
Can. 845 – § 1. I sacramenti del battesimo, della confermazione e dell’ordine, in quanto imprimono il carattere, non possono essere ripetuti.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019