trit_Codex_Canonici_Iuris1295_39

Can. 844 – § 1. I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti ai soli fedeli cattolici, i quali parimenti li ricevono lecitamente dai ministri cattolici, salve le disposizioni dei §§ 2, 3 e 4 di questo canone e del can. 861, § 2.

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