trit_Codex_Canonici_Iuris1293_29
Can. 843 – § 1. I ministri sacri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedano opportunamente, siano ben disposti e non abbiano dal diritto la proibizione di riceverli.
Can. 843 – § 1. I ministri sacri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedano opportunamente, siano ben disposti e non abbiano dal diritto la proibizione di riceverli.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019