trit_Codex_Canonici_Iuris1277_60

Can. 830 – § 1. Rimanendo intatto il diritto di ciascun Ordinario del luogo di affidare a persone per lui sicure il giudizio sui libri, può essere redatto dalla Conferenza Episcopale un elenco di censori, eminenti per scienza, retta dottrina e prudenza, che siano a disposizione delle curie diocesane, oppure può essere costituita una commissione di censori, gli Ordinari locali possano consultare.

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