trit_Codex_Canonici_Iuris1271_50
Can. 824 – § 1. Se non è stabilito altrimenti, l’Ordinario del luogo, la cui licenza o approvazione per la pubblicazione dei libri va richiesta secondo i canoni del presente titolo, è l’Ordinario del luogo proprio dell’autore oppure l’Ordinario del luogo nel quale il libro viene effettivamente edito.