trit_Codex_Canonici_Iuris1266_26
Can. 822 – § 1. I pastori della Chiesa, valendosi del diritto proprio della Chiesa nell’adempimento del loro incarico, cerchino di utilizzare gli strumenti di comunicazione sociale.
Can. 822 – § 1. I pastori della Chiesa, valendosi del diritto proprio della Chiesa nell’adempimento del loro incarico, cerchino di utilizzare gli strumenti di comunicazione sociale.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019