trit_Codex_Canonici_Iuris1255_21
Can. 812 – Coloro che in qualunque istituto di studi superiori insegnano discipline teologiche, devono avere il mandato della competente autorità ecclesiastica.
Can. 812 – Coloro che in qualunque istituto di studi superiori insegnano discipline teologiche, devono avere il mandato della competente autorità ecclesiastica.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019