trit_Codex_Canonici_Iuris1235_43
Can. 798 – I genitori affidino i figli a quelle scuole nelle quali si provvede all’educazione cattolica; se non sono in grado di farlo, sono tenuti all’obbligo di curare, che la debita educazione cattolica sia loro impartita al di fuori della scuola.