trit_Codex_Canonici_Iuris1233_49

§ 2. E’ necessario che i genitori cooperino strettamente con i maestri delle scuole, cui affidano i figli da educare; i maestri poi nell’assolvere il proprio dovere collaborino premurosamente con i genitori: questi poi vanno ascoltati volentieri e inoltre siano istituite e grandemente apprezzate le loro associazioni o riunioni.

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