trit_Codex_Canonici_Iuris1217_48
Can. 784 – I missionari, vale a dire coloro che sono mandati dalla competente autorità ecclesiastica a compiere l’opera missionaria, possono essere designati fra gli autoctoni o no, sia chierici secolari, sia membri degli istituti di vita consacrata o delle società di vita apostolica, sia altri fedeli laici.