trit_Codex_Canonici_Iuris1217_48

Can. 784 – I missionari, vale a dire coloro che sono mandati dalla competente autorità ecclesiastica a compiere l’opera missionaria, possono essere designati fra gli autoctoni o no, sia chierici secolari, sia membri degli istituti di vita consacrata o delle società di vita apostolica, sia altri fedeli laici.

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