trit_Codex_Canonici_Iuris1215_35
§ 2. I singoli Vescovi, in quanto garanti della Chiesa universale e di tutte le Chiese, abbiano una peculiare sollecitudine per l’opera missionaria, soprattutto suscitando, favorendo e sostenendo le iniziative missionarie nella propria Chiesa particolare.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris1215
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