trit_Codex_Canonici_Iuris1209_94

Can. 776 – Il parroco, in forza del suo ufficio, è tenuto a curare la formazione catechetica degli adulti, dei giovani e dei fanciulli; a tale fine adoperi la collaborazione dei chierici addetti alla parrocchia, dei membri degli istituti di vita consacrata come pure delle società di vita apostolica, tenuto conto dell’indole di ciascun istituto, e altresì dei fedeli laici, soprattutto dei catechisti; tutti questi, se non sono legittimamente impediti, non ricusino di prestare volentieri la loro opera. Nella catechesi familiare, promuova e sostenga il compito dei genitori, di cui al can. 774, § 2.

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