trit_Codex_Canonici_Iuris1208_45
§ 2. I genitori sono tenuti prima di tutti gli altri all’obbligo di formare con la parola e l’esempio i figli nella fede e nella pratica della vita cristiana; sono vincolati da una pari obbligazione, coloro che ne fanno le veci e i padrini.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris1208
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