trit_Codex_Canonici_Iuris1204_22
Can. 772 – § 1. Per ciò che concerne l’esercizio della predicazione, si osservino inoltre da tutti le norme date dal Vescovo diocesano.
Can. 772 – § 1. Per ciò che concerne l’esercizio della predicazione, si osservino inoltre da tutti le norme date dal Vescovo diocesano.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019