trit_Codex_Canonici_Iuris1192_22
Can. 765 – Per predicare si religiosi nelle loro chiese o oratori si richiede la licenza del superiore competente a norma delle costituzioni.
Can. 765 – Per predicare si religiosi nelle loro chiese o oratori si richiede la licenza del superiore competente a norma delle costituzioni.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019