trit_Codex_Canonici_Iuris1191_58
Can. 764 – Salvo il disposto del can. 765, i presbiteri e i diaconi godono della facoltà di predicare dovunque, da esercitare con il consenso almeno presunto del rettore della chiesa, a meno che la medesima facoltà non sia stata ristretta o tolta del tutto da parte dell’Ordinario competente, o per legge particolare si richieda la licenza espressa.