trit_Codex_Canonici_Iuris1181_41

§ 2. Spetta parimenti ai Vescovi, e, a norma del diritto, alle Conferenze Episcopali, promuovere la medesima unità e secondo che le diverse circostanze lo esigano o lo consiglino, impartire norme pratiche tenute presenti le disposizioni emanate dalla suprema autorità della Chiesa.

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