trit_Codex_Canonici_Iuris1179_47

Can. 754 – Tutti i fedeli sono tenuti all’obbligo di osservare le costituzioni e i decreti, che la legittima autorità della Chiesa propone per esporre una dottrina e per proscrivere opinioni erronee; per ragione speciale, quando poi le emanano il Romano Pontefice o il Collegio dei Vescovi.

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