trit_Codex_Canonici_Iuris115_48

Can. 90 – § 1. Non si dispensi dalla legge ecclesiastica senza giusta ragionevole causa, tenuto conto delle circostanze del caso e della gravità della legge dalla quale si dispensa; altrimenti la dispensa è illecita e, se non fu data dal legislatore stesso o dal suo superiore, è anche invalida.

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