trit_Codex_Canonici_Iuris1145_48

Can. 731 – § 1. Agli istituti di vita consacrata sono assimilate le società di vita apostolica i cui membri, senza voti religiosi, perseguono il fine apostolico proprio della società e, conducendo vita fraterna in comunità secondo un proprio stile, tendono alla perfezione della carità mediante l’osservanza delle costituzioni.

Clic per vedere traduzione  trlat_Codex_Canonici_Iuris1145_37

Potrebbero interessarti anche...