trit_Codex_Canonici_Iuris1143_53

Can. 729 – La dimissione di un membro dall’istituto avviene a norma dei cann. 694 e 695. Le costituzioni definiscano altre cause di dimissione, purché siano proporzionatamente gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente, e inoltre si osservi la procedura stabilita ai cann. 697-700. Al membro dimesso si applica il disposto del can. 701.

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