trit_Codex_Canonici_Iuris113_37 20 Marzo 2019 di Felice Massaro Can. 88 – L’Ordinario del luogo può dispensare validamente dalle leggi diocesane, e, tutte le volte egli giudichi che ciò giovi al bene dei fedeli, dalle leggi date dal Concilio plenario o provinciale oppure dalla Conferenza Episcopale.