trit_Codex_Canonici_Iuris1135_21
§ 4. L’incorporazione definitiva è equiparata a quella perpetua, in ordine a determinati effetti giuridici, che devono essere stabiliti nelle costituzioni.
§ 4. L’incorporazione definitiva è equiparata a quella perpetua, in ordine a determinati effetti giuridici, che devono essere stabiliti nelle costituzioni.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019