trit_Codex_Canonici_Iuris110_24
Can. 86 – Non sono suscettibili di dispensa le leggi in quanto definiscono quelle cose, che sono essenzialmente costitutive degli istituti o degli atti giuridici.
Can. 86 – Non sono suscettibili di dispensa le leggi in quanto definiscono quelle cose, che sono essenzialmente costitutive degli istituti o degli atti giuridici.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019