trit_Codex_Canonici_Iuris1103_28
Can. 704 – Dei religiosi che a qualunque titolo sono separati dall’istituto si faccia menzione nella relazione, di cui al can. 592, § 1, da inviare alla Sede Apostolica.
Can. 704 – Dei religiosi che a qualunque titolo sono separati dall’istituto si faccia menzione nella relazione, di cui al can. 592, § 1, da inviare alla Sede Apostolica.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019