trit_Codex_Canonici_Iuris1102_72

Can. 703 – In caso di grave scandalo esterno o nel pericolo imminente di un gravissimo danno per l’istituto il religioso può essere espulso dalla casa religiosa immediatamente, da parte del Superiore maggiore oppure, qualora il ritardo risultasse pericoloso, dal Superiore locale col consenso del suo consiglio. Se è necessario, il Superiore maggiore curi che i istruisca il processo di dimissione a norma del diritto, oppure deferisca la cosa alla Sede Apostolica.

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