trit_Codex_Canonici_Iuris1098_31
§ 2. Nei monasteri sui iuris , di cui al can. 615, la decisione circa la dimissione compete al Vescovo diocesano, al quale il Superiore deve sottoporre gli atti revisionati dal suo consiglio.
§ 2. Nei monasteri sui iuris , di cui al can. 615, la decisione circa la dimissione compete al Vescovo diocesano, al quale il Superiore deve sottoporre gli atti revisionati dal suo consiglio.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019