Can. 695 – § 1. Un religioso deve essere dimesso dall’istituto per i delitti di cui ai cann. 1397, 1398 e 1395 a meno che, per i delitti di cui al can. 1395, § 2, i Superiore non ritenga che la dimissione non sia affatto necessaria e che si possa sufficientemente provvedere in altro modo alla correzione del religioso come pure alla reintegrazione della giustizia e alla riparazione dello scandalo.

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