trit_Codex_Canonici_Iuris108_50

Can. 84 – Chi abusa della potestà datagli per privilegio, merita essere privato del privilegio stesso; di conseguenza, l’Ordinario, ammonito invano il privilegiato, privi chi gravemente ne abusa, del privilegio che egli stesso ha concesso; che se il privilegio fu concesso dalla Sede Apostolica, l’Ordinario è tenuto a informarla.

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