trit_Codex_Canonici_Iuris1084_62

§ 2. Chi durante la professione temporanea per grave causa chiede di lasciare l’istituto può ottenere il relativo indulto dal Moderatore supremo col consenso del suo consiglio se si tratta di istituto di diritto pontificio; negli istituti di diritto diocesano e nei monasteri di cui al can. 615 l’indulto, per essere valido, deve essere confermato dal Vescovo della casa di assegnazione.

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