trit_Codex_Canonici_Iuris1083_17
Can. 688 – § 1. Colui che, scaduto il tempo della professione, vuole uscire dall’istituto, lo può abbandonare.
Can. 688 – § 1. Colui che, scaduto il tempo della professione, vuole uscire dall’istituto, lo può abbandonare.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019