trit_Codex_Canonici_Iuris1082_66
Can. 687 – Il religioso esclaustrato è ritenuto esonerato dagli obblighi non compatibili con la sua nuova situazione di vita, tuttavia rimane sotto la dipendenza e la cura dei suoi Superiori ed anche dell’Ordinario del luogo, soprattutto se si tratta di un chierico. Può portare l’abito dell’istituto, a meno che non sia stabilito altrimenti nell’indulto. Egli però manca di voce attiva e passiva.