trit_Codex_Canonici_Iuris1079_76

Can. 686 – § 1. Il Moderatore supremo, col consenso del suo consiglio, per grave causa può concedere ad un professo perpetuo l’indulto di esclaustrazione, tuttavia per non più di tre anni, previo consenso dell’Ordinario del luogo in cui dovrà dimorare se si tratta di un chierico. Una proroga dell’indulto, o una concessione superiore a tre anni, è riservata unicamente alla Santa Sede, oppure al Vescovo diocesano se si tratta di istituti di diritto diocesano.

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