trit_Codex_Canonici_Iuris1074_63

Can. 683 – § 1. In occasione della visita pastorale, ed anche in caso di necessità, il Vescovo diocesano può visitare , personalmente o per mezzo di altri, le chiese e gli oratori cui accedono abitualmente i fedeli, le scuole e le altre opere di religione o di carità spirituale o temporale affidate ai religiosi; non però le scuole aperte esclusivamente agli alunni propri dell’istituto.

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